Rilascio Certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministazioni e Gestori di Pubblici Servizi
A seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012 agli Uffici Pubblici è vietato rilasciare certificati riguardanti stati, qualità o fatti da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni e ai Gestori di Pubblici Servizi (art. 40 DPR 445/2000) che a loro volta non potranno più né accettare né richiedere al cittadino certificati, ma precisa il testo di legge, "(...) sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive (..), nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato".
Questa disposizione ha valore per tutti i cittadini: infatti il DPR n. 445/2000 dispone che i cittadini non italiani possano avvalersi delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà riguardanti stati, qualità personali e fatti attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
Sui certificati per le transazioni private deve essere inoltre riportata, pena la nullità dell'atto, la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Si ricorda che su quasi tutti i certificati rilasciati ad uso privato
deve essere applicata la marca da bollo da €. 16,00.